I ciechi civili parziali, i ventesimisti: diritti e benefici testo di Avv. Marco Novara

La legislazione italiana prevede delle tutele particolari per coloro i quali, minorenni o maggiorenni, per causa congenita o contratta, sono ciechi parziali.

Sono considerati dalla norma italiana ciechi parziali o ventesimisti, con diritto a ottenere delle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro ai quali in sede di visita presso la Commissione medica competente – o mediante pronuncia giudiziaria, come vedremo al termine di questo articolo – sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, o coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Il cieco parziale, chiamato anche ventesimista, ha diritto a richiedere e ottenere l’indennità speciale per i ciechi parziali e la pensione.

Entrambi i benefici economici sono erogati a domanda e ne hanno diritto tutti i cittadini italiani, i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano con titolarità del permesso di soggiorno da almeno un anno.

L’indennità speciale è una prestazione economica a favore dei ciechi civili parziali per il solo titolo della minorazione ed è elargita indipendentemente dalle condizioni economiche. La pensione, invece, è erogata a coloro che, riconosciuti ciechi parziali, non superano un determinato reddito indicato dal legislatore.

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L’indennità speciale viene corrisposta per 12 mensilità. Per l’anno 2023 l’importo dell’indennità è di Euro 217,64.

La pensione, invece, è corrisposta per 13 mensilità, non è reversibile, spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età, compete anche in caso di ricovero gratuito a carico dello Stato e interessa coloro che hanno un reddito personale annuo che non superi l’importo di Euro 17.050,42. Per l’anno 2023 l’importo della pensione ammonta a Euro 313,91. L’iter inizia chiedendo al proprio medico curante – o a qualsiasi medico certificatore – la trasmissione all’INPS del relativo certificato medico. Il medico rilascerà quindi l’attestazione di trasmissione che dovrà essere inoltrata dal richiedente personalmente tramite SPID oppure gratuitamente mediante un Patronato. Occorrerà attendere la convocazione per la visita presso la Commissione medica competente la quale successivamente invierà il Verbale presso la residenza del richiedente.

Nel Verbale si leggerà l’esito. Se la Commissione medica ha riconosciuto i benefici richiesti la procedura si concluderà con la compilazione del modulo denominato “AP70”, in caso contrario il richiedente avrà tempo 6 mesi per impugnare il già menzionato verbale.

Sfatiamo il mito “l’INPS vince sempre”. Dalla mia esperienza ultradecennale in vertenze contro l’INPS ho potuto appurare come il Tribunale, in molteplici casi, ribalti la decisione della Commissione medica riconoscendo il diritto a ottenere le provvidenze economiche previste dalla legge a coloro i quali non erano state riconosciute nella fase amministrativa. Questo vale anche per gli altri benefici previdenziali: es. l’indennità di accompagnamento, l’indennità mensile di frequenza, l’art. 3 comma 3 L. 104/1992, etc. A ciò occorre aggiungere che l’art. 152 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile prevede l’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Questo rappresenta, quindi, una tutela maggiore da parte dello Stato per coloro i quali intendono far accertare in sede giudiziaria il proprio diritto al beneficio economico previdenziale.



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